Art. 1

Ambito d'applicazione e definizioni

In vigore dal 24 lug 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall', comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l', comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione; Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale; Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi; Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale è pari a 16 milioni di euro; Ritenuto di dover destinare agli incentivi alla formazione professionale l'importo di 7 milioni di euro; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: . Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita sezione dell'albo degli autotrasportatori; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-1

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