Art. 4

Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti

In vigore dal 24 lug 2009
1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. 2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 3. In conformità a quanto disposto dall', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-4

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