Art. 9

Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

In vigore dal 15 giu 2022
Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall', comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-9

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