Art. 10

Indennità per operatori subacquei

In vigore dal 9 giu 2009
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-10

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