Art. 12

Indennità di bilinguismo

In vigore dal 9 giu 2009
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all' del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all' del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indennità di bilinguismo (Art. 12 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.) — Testo vigente | Portale Normativo