Art. 12
Indennità di bilinguismo
In vigore dal 9 giu 2009
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all' del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all' del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1
e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-12