Art. 7

Buoni pasto

In vigore dal 9 giu 2009
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-7

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