Art. 31

Assegno funzionale

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".
  • Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-31

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