Art. 32
Mantenimento indennità incursori
In vigore dal 9 giu 2009
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli incursori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-32