Art. 28
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 9 giu 2009
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-28