Art. 23
Norme di garanzia
In vigore dal 9 giu 2009
1. Al comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-23