Art. 23

Norme di garanzia

In vigore dal 9 giu 2009
1. Al comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.». 2. Il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo