Art. 20
Asili nido
In vigore dal 9 giu 2009
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51#art-20