Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione sanitaria

In vigore dal 4 apr 2009
1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-06;21#art-9

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Rilascio dell'autorizzazione sanitaria (Art. 9 Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.) — Testo vigente | Portale Normativo