Art. 12
Tariffe per le richieste di deroghe
In vigore dal 4 apr 2009
1. La domanda di deroga di cui all' del regolamento (CE) n. 648/2004 è inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria -
Ufficio IV e, per quanto attiene i presidi medico chirurgici e biocidi, in copia alla Direzione dei farmaci e dei dispositivi medici -
Ufficio VII.
2. Le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle deroghe di cui all' del regolamento (CE) n. 648/2004, sono poste a carico del notificante.
3. La valutazione del fascicolo tecnico di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004 è effettuata dall'Istituto superiore di sanità.
4. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica della documentazione presenta per il conseguimento di una deroga di cui all' del regolamento (CE) n. 648/2004 i soggetti interessati sono tenuti, per ciascuna deroga richiesta, al pagamento di 2827 euro, secondo le modalità previste, per le tariffe sui servizi resi a terzi, dall'Istituto superiore di sanità.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al comma 4 è allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione di ricevibilità della domanda inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-06;21#art-12