Art. 7
Compiti dell'autorità periferica
In vigore dal 4 apr 2009
1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformità di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-06;21#art-7