Art. 4

Informazioni fornite al personale medico

In vigore dal 4 apr 2009
1. Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, può avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanità. Tale accesso può essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanità previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato così come stabilito dall'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004. 3. Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore è riportato sull'etichetta del preparato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-06;21#art-4

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