Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 4 apr 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;
Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;
Visto il decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;
Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;
Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità e del personale medico;
c) autorizzazioni;
d) vigilanza;
e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-06;21#art-1