Art. 8

Congedi parentali

In vigore dal 25 giu 2008
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli , commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. 5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. 8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-8

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Congedi parentali (Art. 8 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo