Art. 3

Vacanza contrattuale

In vigore dal 25 giu 2008
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all', comma 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-3

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Vacanza contrattuale (Art. 3 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo