Art. 6

Assenze per malattia e motivi di salute

In vigore dal 25 giu 2008
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso. 2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a). 6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente: a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza. 7. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 6 ed agli oneri riflessi relativi. 8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile. 9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione. 10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione. 11. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-6

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