Art. 10
Misure a favore della mobilità
In vigore dal 25 giu 2008
1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall', comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-10