Art. 15

Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

In vigore dal 25 giu 2008
1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli , comma 2, e 13, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell', comma 3, e dell', comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli sono responsabili personalmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-15

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