Art. 6

Durata della convenzione

In vigore dal 1 mar 2008
1. La convenzione, con la decorrenza di cui all', ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. 2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica. 3. Nei casi di gravi irregolarità di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell'erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell', della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-09;23#art-6

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Durata della convenzione (Art. 6 Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo