Art. 1

Definizione

In vigore dal 1 mar 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 1-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto l', comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Emana il seguente regolamento: . Definizione 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-09;23#art-1

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