Art. 5

Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale

In vigore dal 1 mar 2008
1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell'Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell', commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. 2. Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.
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Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale (Art. 5 Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo