Art. 2

Convenzione

In vigore dal 1 mar 2008
1. Le convenzioni di cui all' sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. 2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall', commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata. 3. Con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-09;23#art-2

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