Capo II

Art. 5

Supporto tecnico

In vigore dal 31 lug 2007
1. Il Nucleo può avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all', di: a) personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali; b) stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi; c) organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali; d) esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95#art-5

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