Capo II

Art. 6

Risorse finanziarie

In vigore dal 31 lug 2007
1. Le spese per il funzionamento del Nucleo gravano: a) sul corrispondente capitolo del Ministero degli affari esteri, inclusi i compensi di cui al comma 2, fino a concorrenza di un importo pari al 70% delle spese imputabili all'anno finanziario 2005; b) su linee operative di programmi comunitari finalizzate alla valutazione e monitoraggio dei programmi operativi dei fondi strutturali, secondo le modalità gestionali da tali programmi stabilite. 2. Fermo quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi gravanti sul bilancio dello Stato dei componenti dell'organismo di cui all' sono ridotti del trenta per cento rispetto all'anno finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95#art-6

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