Capo II

Art. 3

Funzioni e compiti

In vigore dal 31 lug 2007
1. In attuazione dell' della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo: a) assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante e monitoraggio di progetti e interventi; b) assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico; c) assicura il raccordo con le attività della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999; d) assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti; e) assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attività e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi; f) propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto; g) elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo; h) formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unità speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95#art-3

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