Capo II
Art. 5
5 / 7Supporto tecnico
In vigore dal 31 lug 2007
1. Il Nucleo può avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all', di:
a) personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;
b) stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;
c) organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;
d) esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95#art-5