Art. 7
Relazione finale
In vigore dal 16 ago 2007
1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità.
2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115#art-7