Art. 3

Competenze e funzionamento della Commissione

In vigore dal 16 ago 2007
1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato. 2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare: a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie; b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario; c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione; d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari; e) può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonché le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative. 3. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115#art-3

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