Art. 2
Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne
In vigore dal 16 ago 2007
1. Ai fini della scelta di cui all', comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:
a) competenza in materia di attività per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
b) intercategorialità dell'azione;
c) intersettorialità dell'azione;
d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realtà locali;
e) numero degli iscritti;
f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;
g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
i) progetti di attività in essere nella materia delle pari opportunità di genere;
l) consolidata presenza nel settore negli anni;
m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio.
2. La scelta è operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilità a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell' sono nominati con decreto del Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115#art-2