Art. 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 16 ago 2007
1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115#art-6

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Disposizioni finanziarie (Art. 6 Regolamento per il riordino della Commissione per le pari) — Testo vigente | Portale Normativo