Art. 9
Osservatorio nazionale del turismo
In vigore dal 23 giu 2006
1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-9