Art. 10

Articolazione e risorse

In vigore dal 23 giu 2006
1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo. 2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate: a) contributi delle regioni; b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8 dell' del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni. 4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall', comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-10

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