Art. 11

Società costituite o partecipate dell'Agenzia

In vigore dal 23 giu 2006
1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all' e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia. 2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia. 3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-11

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