Art. 12

Statuto e regolamenti dell'Agenzia

In vigore dal 23 giu 2006
1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all' e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni. 3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-12

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Statuto e regolamenti dell'Agenzia (Art. 12 Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo