Art. 3

Ordinamento

In vigore dal 30 giu 2007
1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6. 2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi. 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonché nella giunta di cui al comma 6. 5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti: a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche; b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta; c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale. 6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonché delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore è reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta da non più di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, così come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta. 7. La nomina dei presidenti... di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, può modificarla. 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243#art-3

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