Art. 6
Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie
In vigore dal 29 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalità di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 4, foglio n. 173
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240), nel modificare il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243#art-6