Art. 6

Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie

In vigore dal 29 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalità di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Landolfi, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 173

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240), nel modificare il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243#art-6

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Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie (Art. 6 Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo