Art. 4
Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali
In vigore dal 30 giu 2007
Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore
e disposizioni procedurali
1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede l'adunanza generale e la giunta;
b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformità alle previsioni dell', e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;
c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; può richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;
d) ha facoltà di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all', comma 5;
e) ha facoltà di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.
2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianità di appartenenza all'organo ed, in caso di parità, dal presidente o dal componente più anziano d'età.
4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, può disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresì effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali.
L'attività istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunità, della speditezza e tempestività.
6. Nei pareri del Consiglio superiore è dato atto dell'attività istruttoria svolta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243#art-4