Art. 5

Ufficio di segreteria

In vigore dal 30 giu 2007
1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta, con qualifica dirigenziale, dal segretario delle sezioni, nonché dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento. 2. Il segretario dell'adunanza generale è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attività di supporto al presidente e sovrintende al segretario delle sezioni. 3. Il segretario dell'adunanza generale e della giunta e il segretario delle sezioni nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attività collegiale. 4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero. 5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243#art-5

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