Titolo X

Art. 73

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione. 2. Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione. 3. I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione. 4. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare: a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; d) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all', commi 3 e 4.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-73

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