Titolo X

Art. 68

Bilancio di esercizio

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'. 2. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del presidente, è approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-68

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