Titolo XI

Art. 74

Norme transitorie

In vigore dal 31 dic 2005
1. I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell' si applicano per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007. 2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati. 3. La commissione di cui al comma 2 è composta da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzione di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, di cui uno dotato di specifica professionalità, da un dirigente camerale dell'area economico-finanziaria e da due segretari generali. 4. La commissione ha durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-74

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