Art. 5
Riparazione e rinnovazione della bandiera
In vigore dal 10 nov 2005
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'istituto del Corpo è a cura dell'Ispettorato generale.
2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede dell'Ispettorato generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-5