Art. 5

Riparazione e rinnovazione della bandiera

In vigore dal 10 nov 2005
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'istituto del Corpo è a cura dell'Ispettorato generale. 2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede dell'Ispettorato generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-5

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