Art. 3
Custodia della bandiera
In vigore dal 10 nov 2005
1. La bandiera d'istituto del Corpo è custodita nell'ufficio del Capo del Corpo forestale dello Stato, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale.
2. La bandiera d'istituto del Corpo viene spiegata in occasione:
a) di cerimonie di consegna di bandiere;
b) della festa del Corpo;
c) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
d) di altre circostanze previste da disposizioni o stabilite dall'Ispettorato generale.
3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco alla base della punta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-3