Art. 3

Custodia della bandiera

In vigore dal 10 nov 2005
1. La bandiera d'istituto del Corpo è custodita nell'ufficio del Capo del Corpo forestale dello Stato, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale. 2. La bandiera d'istituto del Corpo viene spiegata in occasione: a) di cerimonie di consegna di bandiere; b) della festa del Corpo; c) di cerimonie di consegna di ricompense al valore; d) di altre circostanze previste da disposizioni o stabilite dall'Ispettorato generale. 3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco alla base della punta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-3

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