Art. 1
Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato
In vigore dal 10 nov 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
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Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato
1. Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», è dotato della bandiera d'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-1