Art. 1

Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato

In vigore dal 10 nov 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 giugno 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente regolamento: . Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato 1. Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», è dotato della bandiera d'istituto.
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Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato (Art. 1 Regolamento per la determinazione della bandiera di istituto del Corpo forestale dello Stato nonche' delle modalita' di uso e custodia.) — Testo vigente | Portale Normativo