Art. 4
Trasporto della bandiera
In vigore dal 10 nov 2005
1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'istituto del Corpo è racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettorato generale.
2. L'Ispettorato generale stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218#art-4