Capo III

Art. 15

Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

In vigore dal 17 feb 2006
1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. 2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all', comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonché per le finalità di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-15

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