Capo III

Art. 12

Misura del canone e modalità di determinazione

In vigore dal 17 feb 2006
1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all' sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio. 2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualità di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualità di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere. 3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto: a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile; b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario; c) della durata della concessione o locazione; d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri. 4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-12

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